Casa ' Forum ' 09. Articolo VII - I cittadini, gli Stati e la Federazione ' Conservazione dell'identità culturale
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14 Marzo 2022 alle 14:38 #2713Fabrice LuijtenPartecipante
Ciao a tutti,
Anche se tecnicamente non c'è bisogno di una disposizione aggiuntiva che preveda che la Federazione protegga le identità culturali che si trovano in Europa, penso che sia saggio formulare esplicitamente come a livello federale saranno protetti i diritti alla propria identità culturale. Il motivo per cui dico che non c'è alcuna necessità tecnica è che è già stato affermato in altre parti della Costituzione, in particolare nel preambolo. Per il resto, l'identità culturale come questione politica sarà gestita allo stesso modo di altri terreni politici, senza bisogno di uno status a sé stante. Tuttavia, temo che una delle maggiori critiche mosse all'Europa federale sarà quella di portare all'assimilazione di tutte le meravigliose culture diverse del continente. E che, se questo sentimento non verrà affrontato in modo corretto, impedirà alla Costituzione di nascere del tutto. A questo proposito, la storia dell'Europa che ha portato al federalismo è molto diversa da quella degli Stati Uniti. Inoltre, ritengo che un'Europa federale potrebbe addirittura essere più adatta a proteggere la diversità culturale rispetto all'attuale sistema basato sui trattati, ma questo deve diventare molto chiaro agli attuali partiti politici che sono contrari a "più Europa" e vorrebbero rivendicare una maggiore sovranità nazionale. Temo quindi che, se non rendiamo questo aspetto il più esplicito possibile, uno dei punti di forza dell'Europa federale sarà messo in discussione dalle forze conservatrici.
Ritengo che per giungere a una clausola che formuli il modo in cui l'Unione Federale Europea desidera proteggere la diversità culturale del continente, siano necessari i seguenti passi:
1. Definire esplicitamente cosa si intende per diversità culturale o protezione dell'identità culturale (sulla base di Martin, 2002).
2. Definire esplicitamente la definizione di cittadinanza: liberale, libertaria o repubblicana (sulla base di Miller, 1995).
3. Formulare alcuni principi su ciò che è necessario per proteggere con successo la diversità culturale in Europa.
4. Tradurre questi principi in una clausola costituzionaleQui di seguito condivido i miei due centesimi su queste quattro questioni principali.
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Credo che dovremmo adottare una prospettiva di differenziazione della cultura come quella intesa da Martin (2002): all'interno dell'Europa esiste un numero indefinito di sottoculture con differenze di lingua, dialetto, costumi culturali, credenze religiose, alimentazione, ecc. Il riconoscimento esplicito di queste differenze dovrebbe essere possibile a livello statale o federale. Così come esiste l'UNESCO per proteggere il patrimonio culturale dell'architettura, potrebbe esistere un organismo europeo in cui una specifica (sotto)cultura possa essere depositata per avere uno status di protezione.Annuncio 2.
La definizione di cittadinanza dovrebbe contenere elementi sia libertari che repubblicani, secondo la definizione di Miller (1995): libertari ove possibile, nel senso che la Federazione dichiara esplicitamente che non si intrometterà nell'espressione dell'identità culturale, a meno che l'espressione dell'identità culturale non minacci i valori espressi nel preambolo. Se un approccio libertario della cittadinanza non è sufficiente a garantire una prosperità culturalmente diversificata (quando l'espressione di una cultura inibisce l'espressione di un'altra cultura. Per esempio, quando le credenze religiose sull'omosessualità portano alla violenza contro le persone della comunità LGBTI (mi sono un po' perso su quale sia l'ultima abbreviazione)), allora è preferibile un approccio repubblicano alla cittadinanza. Nel senso che il modo migliore per mediare tra le diverse espressioni culturali sarà quello di far partecipare attivamente i cittadini ai processi politici e decisionali all'interno della federazione e che il risultato del dibattito stabilirà come affrontare le differenze culturali incompatibili. In pratica, coinvolgendo l'intera trias politica nella conservazione della diversità culturale dell'Europa:
- Il ramo legislativo deve emanare leggi culturalmente inclusive che permettano alle persone di esprimere liberamente la propria cultura, nella misura in cui la loro espressione non ostacoli l'espressione culturale degli altri.
- Il ramo esecutivo per far rispettare queste leggi
- Il ramo giudiziario per risolvere i conflitti tra individui o gruppi culturali sulla base di queste leggi.Annuncio 3.
Se riprendo quanto detto in Ad 1. e Ad 2. questo si riduce ai seguenti principi:
- La Federazione non interferirà nella vita culturale, a meno che l'espressione della cultura non minacci i valori espressi nel preambolo (Preambolo).
- La diversità culturale può essere esplicitamente rivendicata da un gruppo culturale (articolo VII).
- La Federazione si impegna a proteggere la diversità culturale per quanto possibile, applicando le leggi di inclusione culturale (Preambolo).
- Le persone sono libere di esprimere la propria cultura, a condizione che ciò non limiti l'espressione culturale degli altri (articolo VII).
- In caso di differenze culturali incompatibili, i processi politici e decisionali all'interno del ramo legislativo sono il luogo principale in cui cercare una soluzione solida e senza tempo (mediazione culturale a lungo termine) (articolo VII).
- I conflitti tra gruppi culturali devono essere risolti in tribunale (mediazione culturale a breve termine) (Articolo VII)Annuncio 4.
Ciò lascia spazio alla menzione delle seguenti clausole all'interno dell'articolo VII (derivato dall'Ad 3.):
- La diversità culturale può essere esplicitamente rivendicata da un gruppo culturale
- Le persone sono libere di esprimere la propria cultura, purché ciò non limiti l'espressione culturale degli altri.
- In caso di differenze culturali incompatibili, i processi politici e decisionali all'interno del ramo legislativo sono il luogo principale in cui cercare una soluzione solida e senza tempo (mediazione culturale a lungo termine).
- I conflitti tra gruppi culturali devono essere risolti in tribunale (mediazione culturale a breve termine)Per concludere, ritengo che la conservazione della diversità culturale debba essere affrontata a livello federale e non nazionale, poiché la maggior parte degli aspetti culturali trascende le frontiere nazionali.
Inutile dire che sono aperto a suggerimenti su questo argomento.
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